Approfondimenti sul Servizio Civile

Torna alla Homepage

servizio-civile-nazionale

Istituito con legge 6 marzo 2001 n. 64, il Servizio Civile Nazionale, che dal 1 gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria, è – secondo la definizione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – “un modo di difendere la patria”, come d’altra parte sancisce anche l’art. 52 della nostra Costituzione, il quale recita espressamente: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Una difesa che – stabilisce ancora la definizione del Dipartimento – “non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l’ordinamento democratico”. Come stabilito all’art. 1 della stessa legge, infatti, il Servizio Civile Nazionale viene istituito per “concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari”.
In questa prospettiva, il Servizio Civile Nazionale (da qui in poi SCN, ndr) offre ai giovani dai 18 ai 28 anni l’opportunità di dedicare un anno intero “a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale”. Crescita personale e valenza educativa e formativa, ma anche attività al servizio del bene comune, contribuiscono dunque allo sviluppo, dal punto di vista economico, culturale e sociale, del nostro Paese. Chi aderisce al progetto di SCN, al termine dei 12 mesi di attività, non ne esce arricchito solo culturalmente, ma trova anche un sostentamento minimo economico. Le attività SCN sono inoltre spendibili nel corso della carriera professionale.

UN PO’ DI NUMERI. Il Servizio Civile Nazionale nasce dapprima come obbligatorio, il SCN nasce come sostitutivo del servizio militare in un’epoca in cui – siamo negli anni ’70 – monta la protesta legata all’obiezione di coscienza.  La legge che istituisce il servizio civile come obbligatorio in quanto sostitutivo del servizio militare risale al 1972: è la n. 772.  In seguito – siamo alla fine degli anni ’80 – una sentenza della Corte Costituzionale parifica la durata di entrambi i servizi, quello militare e quello civile, che è “diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria”. Il SCN è dunque una realtà che prende sempre più piede, che coinvolge migliaia di giovani: nel 1999 gli obiettori sono 110mila (fonte: http://www.serviziocivile.gov.it/). Aumentando il numero degli aderenti, aumenta anche il numero dei Comuni abilitati a impiegare obiettori (oltre 3.500 alla fine degli anni ’90), nonché il numero delle Università, delle Unità Sanitarie Locali (oltre 200, sempre sul finire degli anni ’90) e delle associazioni locali di Terzo Settore (circa 2mila).

Sul finire degli anni ’90 – siamo nel 1998 – è la legge n. 230 recante ‘Nuove norme in materia di obiezione di coscienza’ a riconoscere l’obiezione di coscienza come diritto del cittadino. Quindi, l’amministrazione di questo servizio viene sottratta al Ministero della Difesa ed affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la costituzione di un apposito Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. Viene anche creata la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, nonché il Fondo Nazionale per il Servizio Civile nel quale confluiscono i fondi prima gestiti dal Ministero della Difesa e nel quale possono essere versate donazioni pubbliche e private finalizzate alle attività che si intendono sostenere.

Il 2001, con la legge n. 64 rappresenta un momento di svolta importante per il SCN. La legge, infatti, apre anche alle donne e concepisce il SCN come opportunità per i giovani che intendano effettuare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale, attraverso esperienze di solidarietà sociale, attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale. Questa prima fase, prevede un servizio civile obbligatorio per gli obiettori di coscienza e uno per i volontari. Successivamente, nel 2005 – anno in cui in Italia termina anche il servizio militare obbligatorio – il SCN non è più obbligatorio ma diventa esclusivamente volontario. Se nel 2001 sono impiegati 180 donne e 1 uomo in modo volontario, nel 2002 il numero di progetti attivati passa a 811 con 7.865 volontari avviati in servizio. Nel 2003 sono 2.023 i progetti con una partecipazione di 22.743 giovani, mentre nel 2004 l’impiego è di 32.211 volontari per 2.970 progetti. Nel 2005, infine, il numero di volontari avviati al servizio sale a 45.175 per 3.451 progetti che coinvolgono 1.601 enti in attività espletate in Italia e all’estero.

Sono diverse le aree di intervento del SCN. I settori principali in cui è possibile operare sono: assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all’estero.

Chi può accreditarsi?

Gli enti di servizio civile sono le amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit che operano negli ambiti specificati dalla legge 6 marzo 2001, n. 64. Per poter partecipare al SCN gli enti devono dimostrare di possedere requisiti strutturali ed organizzativi, avere adeguate competenze e risorse specificatamente destinate al SCN. L’ente di SCN deve sottoscrivere la carta di impegno etico che intende assicurare una comune visione delle finalità del SCN e delle sue modalità di svolgimento.  Solo tali enti, iscritti in appositi albi – Albo nazionale e Albo regionale –, possono presentare progetti di Servizio Civile Nazionale.

QUALI REQUISITI SONO RICHIESTI PER L’ACCREDITAMENTO?

Tra i requisiti richiesti per l’accreditamento, l’assenza di scopo di lucro, la capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale, la corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste all’art. 1 della legge n. 64 istitutiva del SCN. Tra questi, oltre alla già menzionata istituzione del SCN come alternativa al servizio militare obbligatorio, anche il “favorire  la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale”; il “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli”; il “partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile”; il “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero”.

QUANTE CLASSI DI ENTI ESISTONO?

Al 2013 si registrava un totale di 3.081 enti accreditati, divisi in: Enti di prima classe (86), Enti di seconda classe (126), Enti di terza classe (331), Enti di quarta classe (2.358) (fonte: http://www.serviziocivile.gov.it/). I vari enti si differenziano rispetto al numero di sedi di attuazione e al numero massimo di volontari.

OPES E IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

OPES (Organizzazione per l’educazione allo Sport) è un Ente senza scopo di lucro ed è anche un Ente di Servizio Civile Nazionale iscritto in II classe all’Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (legge 64/2001).