Come costituire un’Associazione Sportiva Dilettantistica

Le fonti normative

Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
  • associazione sportiva con personalità giuridica (d.P.R. 10 febbraio 2000, n.361) disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
  • società sportive di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

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Come costituire un’associazione riconosciuta

Se si intende costituire una associazione che aspiri al riconoscimento, la forma dell’atto costitutivo deve essere quella dell’atto pubblico.

L’atto con il quale si sostituisce un’associazione(sia esso atto-costitutivo e/o statuto) rientra, nella tipologia dei contratti, quindi è regolato dalla disciplina contrattuale prevista dagli artt. 1321 e ss. c.c.

Va quindi evidenziato che, pur essendo il contenuto di un rapporto associativo più ideale che patrimoniale, la norma vuole che esista comunque un parziale contenuto patrimoniale/economico nella vita associativa.

[accordion][acc title=”La giurisprudenza/Il cavillo“]

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La giurisprudenza

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste, un’associazione sportiva deve svolgere realmente un attività associativa nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole che devono essere inserite negli atti costitutivi o negli statuti.
Per ottenere un agevolazione fiscale non è necessario né appartenere all’ente ne la conformità dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica.

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Il cavillo

Costituisce un associazione complessa quella che si suddivide in più associazioni, strutturata a piramide, ed ognuna conserva l’indipendenza dalle altre e da quella del verticene segue che la clausola di deroga alla competenza per il territorio, contenuta nello statuto nazionale, opera per le sole controversie relative alla associazione di vertice.

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 Riconoscimento giuridico

[toggles title=”Registro persone giuridiche“]

Il d.P.R. n.361/2000 ha soppresso il Registro delle persone giuridiche presso i tribunali ed è stato costituito con i registri:

-Presso le Prefetture
-e anche presso le Regioni che operano nelle materie attribuite ad esse dell’art. 14 del d.P.R. n. 616/1977 (servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio)

Il registro delle persone giuridiche si suddivide in due parti:
– Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con l’indicazione della denominazione;
– Nella parte analitica devono essere indicati: la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio; la durata se determinata e la sede della persona giuridica,; il nome e il cognome degli amministratori con la menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza, le delibere di scioglimento e i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, i nomi dei liquidatori e ogni altro fatto o atto per cui la norma di legge o regolamento prevedono l’iscrizione.

Ad ogni ente è attribuito un numero d’ordine e nella parte generale del Registro sono indicati tutti i riferimenti relativi alle pagine.
Chiunque fosse interessato può fare richiesta di esaminare il registro e i documenti relativi e di ottenere estratti e certificati.

[toggles title=”Competenze necessarie“]

• Delle Regioni

– Persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alle Regioni
– Finalità statuarie che si esauriscono nell’ambito di una sola Regione: è
• Delle Prefetture se:
– Gli enti operano in settori le cui competenze normative appartengono allo Stato oppure
– Esercitano più attività in più Regioni

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[toggles title=”Nota bene“]Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante riconoscimento, determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso Le Prefetture. Tale riconoscimento attribuisce all’associazioni gli attributi peculiari delle persone giuridiche, che consistono nella concessione agli amministratori del benefico della responsabilità limitata.[/toggles]

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 Iter procedurale per il riconoscimento

[accordion][acc title=”Istanza di riconoscimento“]

L’istanza di riconoscimento della personalità giuridica va presentata in carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante dell’ente:

  • Alle Provincie autonome o alle Ragioni a statuto ordinario nella persona del Presidente della Giunta provinciale o regionale, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle Provincie autonome e alle Regioni, oppure per finalità statutarie che si svolgono nell’ambito di una sola Regione;
  • alle Prefetture se gli enti operano in settori di competenza statale oppure se gli enti esercitano la loro attività nell’ambito di più Regioni.

All’istanza di riconoscimento sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante dell’ente vanno allegate:

  • 2 copie autentiche di atto costituivo e statuto, di cui una in bollo;
  • 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già operato come ente non riconosciuto;
  • elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente sottoscritto del presidente di quest’ultimo, compreso il Collegio dei revisori, con indicazione del numero dei soci.

L’autorita competente deve verificare, entro 120 giorni dalla data di presentazione  della domanda di riconoscimento, che:

-l’ente sia costituito nella forma dell’atto pubblico e rispettano le disposizioni di legge;

-lo scopo sia possibile e lecito;

-il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. L’accertamento dell’esistenza di un sufficiente patrimonio per il perseguimento del fine sociale è valutato come idonea garanzia per i creditori dell’associazione riconosciuta.

Il riconoscimento è determinato dall’iscrizione nel Registro delle imprese giuridiche che presso le Provincie/Regioni o la Prefettura. Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo devono essere approvate con le  modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica. È quindi sempre necessario l’atto pubblico per le modifiche statutarie.

Nel primo documento viene espressa  la volontà dei contraenti di costituire l’associazione; nel secondo vengono fissate le norme organizzative e di funzionamento dell’associazione.

È opportuno ricordare la differenza che sussiste tra l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione rispetto a cui il primo costituisce la manifestazione della volontà congiunta di più persone di voler costituire un’associazione per un comune fine ideale, con il secondo termine si intendono invece le vere e proprie

regole di funzionamento dell’ente associativo.

È da sottolineare come sempre più spesso la normativa specialistica e comunque anche un principio di affidamento della tutela e dei soci richiedano  che la costituzione di un’associazione avvenga perlomeno attraverso una scrittura privata preferibilmente registrata.

Ossia un atto scritto in cui gli stessi soci, senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, redigano  l’atto costitutivo e lo statuto, e quindi li portino materialmente presso gli uffici del pubblico registro per procedere alla registrazioni di tali documenti.

Ove si desideri far accertare la veridicità della sottoscrizione del contratto, i soci, precedentemente alla registrazione, portano l’atto costitutivo  e lo statuto ad un notaio o presso altri pubblici uffici roganti. È chiaro che è riconosciuta come forma di pubblicità anche il solo diretto deposito all’Ufficio del registro di una scrittura privata dell’ente associativo.

Nel caso invece i soci desiderino conferire pubblicità all’atto, è possibile ricorrere alla presenza del notaio nella riunione istitutiva, a seguito del quale lo stesso notaio procederà a tutti gli adempimenti riguardanti la registrazione.

Le modalità sopra menzionate hanno una funzione prevalentemente  di garanzia nei confronti tanto nei soggetti partecipanti alla vita associativa quanto chiunque possa entrare in contatto  con l’associazione di riferimento.

Trattandosi di associazioni non riconosciute giuridicamente resta sempre possibile ai soci di porre in essere modificazioni del contratto associativo anche senza predisporre le medesime procedure dell’atto di costituzione e del primo statuto.

Si consiglia che in caso di modificazione  dell’atto costitutivo e dello statuto di procedere con la stessa forma di pubblicità utilizzata nell’atto di costituzione.

[/acc][acc title=”F.A.Q.“]

La nostra è un’associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica. Siamo intenzionati a trasformarla in una associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica. Come ci dobbiamo comportare? Qual è la prassi da seguire, ovviamente mantenendo sempre il principio della non distribuzione degli utili tra i soci?

Occorre innanzitutto precisare che il riconoscimento della personalità giuridica è possibile solo nel caso che la costituzione dell’associazione sia avvenuta per
“atto pubblico” e qualora sussista un “patrimonio sociale”; in mancanza di uno solo dei due requisiti l’associazione non potrà quindi richiedere il riconoscimento.
Una volta verificata la sussistenza di entrambi si può procedere alla presentazione dell’istanza redatta in carta da bollo e sottoscritta dal presidente dell’associazione stessa ha la propria sede.
All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti:
– due copie, di cui autenticata ed in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico;
– una relazione illustrativa sull’attività concretamente svolta, debitamente sottoscritta dal presidente;
– una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sempre sottoscritta dal presidente, corredata da perizia giurata di parte nel caso e di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
– una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell’istanza;
– l’elenco dei componenti gli organi direttivi dell’associazione, sottoscritto dal presidente, con l’indicazione del numero dei soci.
L’autorità competente, entro 120 giorni, dovrà verificare se sussistono le condizioni per ottenere il riconoscimento; tali condizioni sono sostanzialmente tre:
1. La regolare costituzione dall’associazione secondo le disposizioni di legge e cioè per atto pubblico;
2. La liceità e la possibilità di raggiungere lo scopo sociale;
3. Acquisizione “autonomia patrimoniale perfetta”: l’autonomia patrimoniale perfetta avviene tramite il riconoscimento giuridico e di conseguenza ci sarà una netta distinzione tra il patrimonio dell’associazione e quello degli associati(amministratori), nel senso che i creditori dell’associazione stessa non possono agire nei confronti del patrimonio personale degli associati, così come gli amministratori godono del privilegio della limitazione delle loro responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell’associazione.
Venendo alla domanda principale e presumendo che l’associazione sia stata costituita con scrittura privata, non potendosi procedere a modificare l’originario atto costitutivo, sarà necessario convocare apposita assemblea straordinaria, davanti al notaio, per deliberare la revisione e l’adeguamento dello statuto, tenendo presente che l’adeguamento stesso dovrà avvenire in conformità, dovrà contenere l’indicazione del “patrimonio societario” che dovrà essere attinente allo scopo sociale da raggiungere.
In fine vogliamo precisare che, pur con il riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione potrà continuare ad usufruire del regime agevolato previsto dalla legge.

[/acc][acc title=”Avvertenze“]Lo statuto è il documento che contiene gli obbiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter usufruire delle agevolazioni le clausole che devono essere riportate sono:
– la denominazione;
– l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
– l’attribuzione della rappresentanza legale;
– l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
– le norme sull’ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società per capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
– l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, non ché la modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
– modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
– l’obbligo di devoluzione ai fini ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della società e delle associazioni[/acc][acc title=”Sintesi”]

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Per gli altri enti associativi

• Redazione in carta uso bollo dell’atto costitutivo e dello statuto
• Versamento dell’imposta di bollo: apporre sull’atto costitutivo €14.62 di bollo ogni 100 linee, sullo statuto €14.62 di bollo ogni 100 linee.
• Versamento imposta di registro di €168.00 utilizzando modello F23 presso l’ente concessionario, istituti di credito o qualsiasi ufficio postale
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L’ente associativo

L’ente associativo deve rappresentare sull’ufficio del registro, oltre all’attestazione di pagamento, un modello conforme contenente l’indicazione analitica  della liquidazione e versamento delle imposte. L’Ufficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione

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Iscrizione al CONI

Per ottenere le agevolazioni fiscali e il riconoscimento occorre iscriversi al CONI.

Il Registro è diviso in tre sezioni:

  • Associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica
  • Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica
  • Società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

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 Invio modello EAS

Nel caso di costituzione l’ente no profit è tenuto all’invio del MODELLO EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione. L’invio è obbligatorio, il non invio implica la decadenza delle agevolazioni fiscali.

Tale compito è da assolvere ogni volta che si verifichino variazioni nei dati comunicati e va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

L’invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, può essere effettuato direttamente dall’ente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

 

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