Servizio Civile OPES

Storia
in pillole

Il Servizio Civile, disciplinato dalla legge 15 dicembre 1972, n.772, sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n.230, nasce come servizio sostitutivo di quello militare ed ha permesso l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale e civile. A seguito della riforma della leva militare obbligatoria e del conseguente venir meno dell’obiezione di coscienza, il legislatore ha istituito, con la legge 6 marzo 2001, n.64, il Servizio Civile Nazionale  attraverso il cui era possibile concorrere volontariamente alla difesa della Patria nella forma civile non armata al pari del servizio militare. Tale istituto fino alla sospensione della leva obbligatoria, disposta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 a decorrere dal 1° gennaio 2005, ha coesistito con l’obiezione di coscienza.

Successivamente il Servizio Civile è stato disciplinato esclusivamente su base volontaria ed ha assunto le caratteristiche di un istituto nuovo, non più “sostitutivo” del servizio militare ma “alternativo” allo stesso. La legge 6 giugno 2016, n. 106, ha delegato il Governo a riformare la disciplina in materia, anche per superare alcune criticità emerse nell’attuazione dell’istituto ed è così che è stato delineato il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che ha istituito il Servizio Civile Universale.

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FAQ

La difesa della Patria è stata individuata dal decreto legislativo n.40/2017 quale finalità propria del Servizio Civile Universale, accanto alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, all’educazione alla pace tra i popoli e alla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo. In particolare, i seguenti sono gli obiettivi che si prefissa il Servizio Civile Universale:
  • favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale,
  • promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli,
  • partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile,
  • contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero.

L’iscrizione all’Albo è la condizione necessaria per la presentazione dei progetti di Servizio Civile da parte degli Enti. Possono iscriversi all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale (SCU) i soggetti pubblici od i soggetti privati in possesso dei requisiti indicati nella Circolare 21 giugno 2021 al momento della presentazione della domanda.

Il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile universale emana un avviso, con cadenza annuale, per la presentazione dei programmi e dei progetti da sottoporre a procedura di valutazione entro un tempo di circa 180 giorni. Al termine della procedura di valutazione, il Dipartimento pubblica la graduatoria di approvazione e poi il decreto di finanziamento contenente i programmi ed i progetti approvati e finanziati che saranno contenuti nel bando per la selezione degli operatori volontari. La selezione dei giovani da impegnare nei progetti avviene nel rispetto del Bando e del “sistema accreditato” dell’ente Titolare attraverso due elementi di valutazione:

  • la valutazione degli eventuali titoli dichiarati dai candidati
  • il colloquio motivazionale con i candidati

Il Dipartimento, a seguito delle verifiche di sua competenza alle graduatorie provvisorie determinate dagli enti, formalizza la data di avvio al servizio degli operatori volontari, offrendo all’Ente un ventaglio di opzioni.

I settori sono gli ambiti in cui si realizzano i progetti di Servizio Civile in Italia e all’estero e sono i seguenti:
  • Assistenza
  • Protezione civile
  • Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
  • Patrimonio storico, artistico e culturale
  • Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale
  • Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
  • Promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Ogni settore è suddiviso in numerose di aree di intervento al fine di sviluppare progetti mirati (es: Settore: Assistenza, Area di intervento: Disabili)
Possono presentare domanda per partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 28 anni in possesso dei seguenti requisiti all’atto della presentazione della domanda che avviene attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online) del Dipartimento:
  • cittadinanza italiana, europea, oppure di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
  • non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
L’accesso alla piattaforma DOL avviene tramite SPID, è dunque fondamentale esserne in possesso al momento della presentazione della domanda.

Un progetto di Servizio Civile ha una durata che può variare dagli 8 ai 12 mesi con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi da distribuire su 5 o 6 giorni alla settimana.

Ogni volontario ha diritto a 20 giorni di permesso retribuiti per un progetto da 12 mesi, i giorni di permesso si ridurranno in maniera proporzionale alla durata del progetto in caso di progetti di inferiore durata. I permessi verranno scalati proporzionalmente anche nel caso l’operatore volontario subentri a progetto già avviato. Lo stesso sistema sarà applicato ai giorni di malattia che per un progetto di 12 mesi saranno in tutto 30 di cui 15 retribuiti e 15 non retribuiti.

Alcuni progetti possono prevedere, come misura aggiuntiva, un periodo (fino a tre mesi) di tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o un periodo di servizio in un Paese dell’Unione Europea. Le misure aggiuntive si escludono a vicenda quindi ogni progetto potrà proporne solo una delle due.

Gli operatori volontari ricevono un assegno di 507,30 euro mensili (a cui si somma un’indennità giornaliera se si partecipa ad un progetto all’estero o che prevede la misura aggiuntiva di un periodo da svolgersi in uno dei Paesi UE. La diaria giornaliera è calcolata in base ad un sistema di fasce in base alla categoria economica del paese ospitante il progetto.).

L’attività svolta non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il candidato non deve inoltre aver intrattenuto rapporti di natura economica o lavorativa con l’Ente presso il quale farà domanda nell’arco dell’ultimo anno a partire dalla data di presentazione della domanda.

Le Università ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

In favore degli operatori volontari, che abbiano concluso il Servizio Civile Universale senza demerito, la Legge 21 giugno 2023 n. 74, prevede inoltre una riserva di posti pari al 15%, nei concorsi pubblici e per le assunzioni di personale non dirigenziale.

Il periodo di Servizio Civile Universale prestato dagli operatori volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale riscattabile, in tutto o in parte, a domanda dell’ex volontario, con onere a proprio carico da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Art.4 comma 2).

I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio Civile Universale hanno diritto ad avere una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio Civile Universale, la formazione specifica, invece, è basata su argomenti inerenti alle peculiari attività previste nel progetto. Oltre che diritto sarà dovere dell’operatore volontario completare il percorso formativo.

Sono inoltre previsti momenti di monitoraggio volti ad indagare l’andamento del progetto ed a fornire il supporto per l’applicazione di eventuali azioni correttive nella gestione dello stesso che si dovessero rendere necessarie, in modo da accompagnare l’operatore volontario in uno svolgimento del progetto sempre più aderente alle proprie aspettative e agli obiettivi dello stesso.