Sportello Cura Italia: una guida per accedere alla linea di finanziamento presso l’Istituto per il Credito Sportivo

Il “Decreto Liquidità”, presentato dal Consiglio dei Ministri lunedì 6 aprile, ha creato e finanziato i comparti liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi per l’impiantistica sportiva in gestione all’Istituto per il Credito Sportivo. Questi strumenti consentiranno l’erogazione di 100 milioni di euro di mutui (tasso zero e senza garanzie) destinati ai seguenti soggetti: Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Associate, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro CONI.

Le modalità di accesso alla linea di finanziamento saranno stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo.

In attesa di conoscere tutti gli aspetti e le condizioni, lo Sportello Cura Italia di OPES rimane sempre al fianco dei collaboratori sportivi e delle Associazioni, ovvero gli attori principali del ruolo sociale dello sport. È possibile contattare il front office tramite:

 

Di seguito pubblichiamo l’ART. 14 del “Decreto Liquidità”.

 

(Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

 

  1. Il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

  1. Il Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze  di liquidità delle Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte  nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c),  del  d.lgs.  23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e a 5 milioni di euro per l’anno 2020, in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12.
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