Sport con armi da fuoco: come ci si comporta con i minori? E con chi non ha il porto d’armi?

“Mio figlio vorrebbe praticare il tiro ma è minorenne: si può fare?”

“Non ho il porto d’armi: posso sparare?”

 

Annose le domande, almeno quanto complesse sono le risposte.

Dobbiamo partire da lontano, iniziamo, quindi, dal principio…

Gli sport praticati con armi da fuoco, come ad esempio il Tiro a Volo, sono anche (e necessariamente) sport olimpici regolamentati. Tali attività devono rispettare la Carta Olimpica, ovvero il documento “principe” approvato dal Comitato Olimpico Internazionale che contiene un insieme di regole e di linee guida per l’organizzazione dei Giochi Olimpici e il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali.

Dunque tra i principi fondamentali per uno sport olimpico vi sono: la non violenza, il rispetto dell’avversario e un’attenzione etica importante.

Ma quand’è che uno sport diventa olimpico?

Uno sport o una disciplina è incluso nel programma olimpico quando il CIO stabilisce che questo, a livello internazionale, è praticato su vasta scala e solo se ha precise caratteristiche.

La Carta Olimpica è nata per stabilire i principi e i valori dell’olimpismo ed è composta da 6 capitoli e 61 articoli. Il capitolo 5 descrive le regole dei Giochi Olimpici, tra cui quelle per la celebrazione dei Giochi, la selezione della città organizzatrice, il comitato organizzativo, il codice di ammissione ai Giochi, il programma dei Giochi e il protocollo olimpico.

Tante le regole, le norme, i precetti, gli articoli, le sentenze e le circolari. Proviamo a mettere ordine. 

Abbiamo fissato un punto, ossia: le armi da fuoco sono strumenti sportivi se utilizzate nello sport, quindi in discipline e metodologie regolamentate, in sicurezza e, soprattutto, con una “mission” eticamente accettabile.

Ciò premesso, in Italia, il CONI, nel riordino dello sport, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1566 del 20 dicembre 2016, ha stilato un elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, regolamentando e riconoscendo ben 5 discipline con armi sportive da caccia, 3 nel Pentathlon (moderno, combinato, triathlon), 12 nel Tiro a Volo, 6 nel Tiro a Segno e 3 nel Tiro Dinamico Sportivo e il Tiro Rapido Sportivo.

Il nostro Paese “teme” le armi da fuoco, tuttavia le produce, tanto che si trova al 13° posto tra i primi 100 maggiori produttori di armamenti al mondo. Ad ogni modo, non è male avere 30 discipline sportive sotto l’egida CONI ed altrettante

promosse dagli Enti di Promozione Sportiva Nazionali con una incidenza nazionale di una persona armata su 60, con un volume di circa 7 milioni di armi da fuoco sull’intero territorio; ciò è quanto si rileva da un rapporto pubblicato da SAS – Small Arms Survey (rif. progetto di ricerca indipendente con sede presso il Graduate Institute of International and Development Studies a Ginevra).

Significa, quindi, che le armi fanno parte della nostra vita, che piaccia o meno. Sono utilizzate per difesa, per sport e, purtroppo, anche per commettere crimini; bisogna però scindere le cose e approcciarsi con razionalità alla materia evitando di destreggiarsi tra supposizioni e convinzioni personali. 

A conferma di quanto detto, andiamo a citare dei dati che specificano un concetto chiave: non è l’arma in quanto tale a commettere crimini, ma la mano di chi la impugna. In Italia, in base a un report stilato da IlSole24ore nel 2019, la maggior parte delle persone armate, ovvero, coloro che possiedono o utilizzano armi da fuoco sono così suddivise: il 35% ne fa uso per la caccia, il 29% riguarda chi presta servizio nelle Forze dell’Ordine o nell’Esercito e/o GpG e il 23% si riferisce a chi ne fa uso sportivo.

A noi interessa solo il 23%, ovvero, chi possiede e utilizza armi per la pratica sportiva.

Fugati i dubbi, chiariamo ancora che per noi si tratta di un’attività che si sviluppa la domenica in un campo di tiro sparando su bersagli di carta, in campi dove trasformiamo il gioco primordiale in capacità di agire in sicurezza impugnando un’ arma da fuoco. Utilizzando la tecnica (o tecniche) di tiro più idonea e sicura in base all’esercizio che  si va a praticare; dalla simulazione di un percorso urbano a tempo al tiro dinamico, passando per il tiro rapido sportivo fino ad arrivare al tiro difensivo con arma lunga o corta, in solitaria oppure in team, a volte rimescolando il tutto con sistemi di difesa personale.

Se non ho ancora esorcizzato il termine “arma da fuoco” allora posso definire un’arma da fuoco: “strumento termobalistico che sfrutta l’energia cinetica dei gas in espansione da una carica di lancio o scoppio per scagliare dei proiettili”, magari, così, in questo modo l’arma risulterà ai più scettici meno bellicosa.

Arriviamo però alla questione minori.

Impegnati in numerosi campionati nazionali e internazionali sotto l’egida OPES, molte volte mi giungono richieste da parte di responsabili Federali internazionali e presidenti di SSD, i quali mi pongono sempre il medesimo quesito: “Qui in Italia, possiamo far iscrivere ai Campionati Nazionali di tiro con armi da fuoco degli atleti minorenni?”

I Regolamenti sportivi internazionali, in proposito, prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi a fuoco ma, qui in Italia, sull’argomento, si brancola ancora nel buio.

Dunque, nel 2018 l’UITS (Unione Italiana Tiro a Segno) ha chiesto chiarimenti al Ministero dell’Interno circa la possibilità per i minorenni di praticare, all’interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, le discipline sportive accademiche che comportano l’uso di armi da fuoco (rif. Quesito del 16 aprile 2008, n.557/PAS.50.105/E/08).

Ovviamente la frase: “[…] all’interno dei poligoni del Tiro a Segno Nazionale” è da interpretarsi equipollente per tutti i campi di tiro a norma, autorizzati e disciplinati con regolari affiliazioni e assicurazioni alle Federazioni CONI e/o agli Enti di Promozione Sportiva.

Appare ovvio che il quesito posto al Governo da UITS vale anche per EPS e Federazioni CONI nazionali, poiché tutte rispettano le norme per la promozione dello sport in egual misura all’UITS.

Gli EPS promuovono lo sport in ogni sua forma e stile quindi, rimanendo in tema, anche l’allenamento e il perfezionamento dei giovani in possesso di particolari attitudini al tiro. Ciò con la possibilità implicita di tesserare i maggiori di 14 anni per l’esercizio di discipline sportive con armi da fuoco nel rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona, proprio in virtù della risposta dell’allora Ministro Amato al quesito posto dall’UITS.

Medesimo metro di misura vale per la frase: “[…] discipline accademiche”. Le

Federazioni CONI e gli EPS promuovono attività sportive e Campionati Nazionali di tutte le discipline Olimpiche comprese le Metodologie e le Specialità riconosciute e tutte quelle attività sperimentali purché espressamente autorizzate e assicurate per legge.

Arriviamo, quindi, alle regole imposte ai tiratori minorenni. ATTENZIONE: queste riguardano persone di età non inferiore ai 14 anni; la Circolare a firma dell’ex Ministro Amato, infatti, oltre a costituire un importante riconoscimento della pratica sportiva della disciplina Olimpica fa precisi riferimenti allo sviluppo e promozione dello sport creando “il precedente” per tutte le discipline sportive del tiro promosse sotto l’egida di Federazioni CONI ed EPS riconosciuti dal CONI.

Tuttavia, volendo approfondire la norma che amplia il rispetto del diritto al pieno sviluppo della persona umana e della tutela dei giovani, questa è oggetto di specifica normativa inserita nel nuovo testo della Direttiva 477/91/CE rif. Art. 5 – a) e b) (già approvato e pubblicato) la quale, entro particolari limiti, all’art. 5, stabilisce la possibilità per gli Stati UE di prevedere una deroga al generale divieto dell’uso delle armi da parte dei minori di 18 anni, proprio per consentire la pratica di attività sportive.

La Direttiva del Consiglio relativa al 18 giugno 1991 sul controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE) certifica che i soggetti:

 

CAPITOLO 1 – Articolo 5:

  1. a) Abbiano almeno 18 anni, tranne che per l’acquisizione, con modi diversi dall’acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l’autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto di armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l’adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all’articolo 5-bis;
  2. b) Non possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse o per gli altri, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l’aver subito una condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

 

Ragazzi dai 14 anni compiuti che partecipano alle competizioni di rilievo nazionale e internazionale, riconosciute da Federazioni CONI ed EPS CONI potranno iscriversi e sparare con armi a fuoco esclusivamente in calibro .22lr (rif. .22 Long Rifle, designazione metrica: 5,6 mm × 15 mm R.) seguiti da un tecnico qualificato federale o dell’Ente. Al momento dell’iscrizione, il minore dovrà dimostrare la propria idoneità al tiro e/o superare un corso di accertamento dell’abilità tecnico-sportiva del tiro. Ovviamente il corso viene svolto per fornire specifiche competenze sull’attività di tiro con armi lunghe e corte. “D’altronde, i regolamenti sportivi internazionali delle Organizzazioni riconosciute dal CIO. prevedono la partecipazione dei minori alle competizioni con armi da fuoco”, ciò in riferimento a quanto sostenuto sulla Carta Olimpica. 

L’arma da fuoco in questo caso non è “consegnata” bensì “affidata” dal Tecnico all’atleta minore, come da interpretazione sistematica dell’articolo 20-bis della legge 110/75 che sanziona e punisce colui che, pur detenendo legalmente un’arma, omette di custodirla “diligentemente”. Il Tecnico rimane il “responsabile” per tutta la durata della sessione di tiro e, fondamentalmente, ne mantiene il possesso.

Per quanto apparentemente illogico e paradossale, nei campi di tiro si può sparare anche senza porto d’armi..

La Federazione Italiana Tiro a Volo, ci informa, tramite il proprio sito ufficiale, che il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) dell’Emilia Romagna, ha pronunciato una sentenza in cui afferma un importante principio di diritto, ossia, che anche chi è privo di porto d’armi può lecitamente usare l’arma nei campi di tiro, sempre che “sia assistito da persona o istruttore che, munito di valida licenza, sovrintenda all’esercitazione, al diletto o alla gara”. Il postulato si estende, seppur in modo implicito, anche all’esercitazione eseguita dalle persone minorenni.

Per giunta, il dictum riguarda un ricorso proposto da un tiratore FITAV al quale era stato ritirato il permesso di porto d’armi per provvedimento emesso dal locale Questore.

Ebbene, il Giudice amministrativo, pur respingendo il ricorso presentato, ha ben chiarito che “nessuna disposizione di legge o assunto logico vieta che detto tiratore possa usare l’arma all’interno delle strutture FITAV” e rimane fisso, ovvio e più volte ribadito anche da noi di OPES che, la valutazione, indubbiamente discrezionale, è rimessa alla Società sportiva e/o ASD, la quale ha la facoltà di decidere, secondo i propri criteri, se ammettere all’uso delle armi lunghe o corte il tiratore benché iscritto e privo (per una ragione o per l’altra) di licenza di Porto d’Armi (Rif. Sentenza n. 00087/2019 del TAR dell’Emilia-Romagna – N. 00087/2019 REG.PROV.COLL. – N. 00973/2018 REG.RIC., Pubblicato il 25/01/2019).

Per l’UITS esiste una normativa apposita che permette, anche ai minorenni, di sparare sotto la supervisione di un direttore di tiro; per la FITAV, pur essendo quest’ultima un’organizzazione privata, la situazione è per molti aspetti simile perché è consentita l’iscrizione ai quattordicenni e per i poligoni privati. Per una relazione democratica, la situazione dovrebbe essere legalmente la stessa, vale a dire che può sparare anche un minorenne o chi non abbia un porto d’armi con l’arma prestatagli e sotto la supervisione del proprietario esperto (o di altro esperto definito Tecnico nel nostro caso).

La FITAV è una associazione di “diritto privato” che riunisce disparate associazioni e che non ha affatto, ad esempio, il diritto esclusivo del Tiro a Volo; pertanto, ogni associazione di tiro sportivo può far addestrare allo sport del Tiro a Volo giovani dai 14 anni in su, comprese tutte le ASD/SSD iscritte agli EPS, nel nostro caso parliamo di OPES. 

Mentre per chi non lo sapesse, nata come TSN – Tiro a Segno Nazionale, benché abbia tutte le caratteristiche di una Federazione sportiva e sia affiliata tanto al CONI quanto alla federazione internazionale di tiro sportivo (ISSF), dal punto di vista giuridico UITS è un Ente Pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Ma, attenzione, questa razionale “interpretazione” giuridica, nella realtà non è ancora condivisa da tutti perché, in pratica, la discrezionalità dell’Autorità è il vero problema, non le norme.

Molti poligoni privati affiliati agli Enti e alle Federazioni, infatti, pur risultando in regola, non hanno alcuna voglia di rischiare la chiusura o processi penali e noi non ci sentiamo di dar loro torto considerando che in Italia non c’è, ancora oggi, una chiarezza assoluta nella norma; non c’è “ordinatorio” ma un “interpretativo” e non possiamo biasimare chi, per esperienza o solo per timore, sa che si è sempre in balia dell’interpretazione e della “discrezione”. 

Ribadiamo quindi: è consentito a chiunque di impugnare un’arma e di sparare, purché ciò avvenga sotto il diretto controllo di persona a ciò autorizzata o munita di adeguata licenza di porto d’armi.

A questo punto però, risulta indispensabile chiedersi se le norme sul comodato impediscano realmente di affidare ad altri un’arma che non sia classificata “sportiva” oppure da “caccia”.

Di contro, ad occhio, non si ha mai una sorta di “comodato” quando la nostra arma viene usata da altri anche se è sotto il nostro vigile controllo, quindi, non si può avere “comodato” quando l’arma viene affidata per l’uso immediato in un luogo privato al fine di un allenamento e/o una competizione.

La norma sul “divieto di comodato” (art. 20 bis della legge 110/1975 ) è stata concepita per reprimere e punire il “noleggio o prestito di armi fra delinquenti”, vale a dire, una cessione illecita e temporanea di armi che entrano nella completa e libera disponibilità del ricevente.

Siamo lontani o vicini,  guardando ai due casi sopra esposti, dal “comodato”?

In diritto si definisce “comodato” quel contratto mediante il quale una parte consegna ad un’altra una cosa mobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta…

Non appare, comunque, un “noleggio”?

Non appare, comunque, una “cessione momentanea”?

Data la confusione generata dalle norme poco chiare, proviamo, quindi, a mettere ordine. 

Dopo aver studiato la norma oscura, le circolari, gli articoli e le sentenze in materia, credo di aver compreso che, in base ad una giusta interpretazione della legge è perfettamente lecito che chiunque spari con armi – di ogni genere consentito -, sia in suo fattivo possesso che ricevute sul posto-, in ogni luogo che non sia pubblico oppure aperto al pubblico.

Tenendo conto di quanto recitato della legge nazionale che regolamenta la materia, chi è privo di porto d’armi: può sparare in un campo di tiro sportivo multidisciplinare; può sparare in un campo di tiro a volo, skeet, trap, eccetera; può sparare in un poligono privato alla corta e lunga distanza; può sparare in un luogo all’aperto a patto che sia recintato in modo “invalicabile” e con chiaro “divieto di accesso”; e può, infine, sparare in luogo pubblico oppure aperto la pubblico, solo se quest’ultimo è sotto il diretto controllo di un Tecnico e/o Istruttore.

Vi do appuntamento al prossimo articolo, sperando di avere avuto modo, nel frattempo, di confrontarmi con circolari più chiare sul tema e di poter quindi aggiungere nuovi tasselli. 

 

 

 Massimiliano De Cristofaro,

Coordinatore Nazionale Opes Armi e Tiro

Qualche utile norma di riferimento:

Legge 11 marzo 2002, n. 46, con la quale è stato ratificato il Protocollo delle Nazioni Unite del 6 settembre 2000, collegato alla «Convenzione dei diritti del fanciullo»; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO – del 18 giugno 1991 – relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE); ART. 5 Art. 31, legge n. 110/1975 ; Art. 699 del codice penale Legge 895/1967; Art. 20 bis della legge 110/1975 Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014.

 

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