Le fonti normative
Le associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:
- associazione sportiva priva di personalitĂ giuridica disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
- associazione sportiva con personalitĂ giuridica (d.P.R. 10 febbraio 2000, n.361) disciplinata dagli artt. 36 e ss. c.c.;
- societĂ sportive di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalitĂ di lucro.
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Come costituire unâassociazione riconosciuta
Se si intende costituire una associazione che aspiri al riconoscimento, la forma dellâatto costitutivo deve essere quella dellâatto pubblico.
Lâatto con il quale si sostituisce unâassociazione(sia esso atto-costitutivo e/o statuto) rientra, nella tipologia dei contratti, quindi è regolato dalla disciplina contrattuale prevista dagli artt. 1321 e ss. c.c.
Va quindi evidenziato che, pur essendo il contenuto di un rapporto associativo piĂš ideale che patrimoniale, la norma vuole che esista comunque un parziale contenuto patrimoniale/economico nella vita associativa.
[accordion][acc title=”La giurisprudenza/Il cavillo“]
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La giurisprudenza
Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste, unâassociazione sportiva deve svolgere realmente un attivitĂ associativa nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole che devono essere inserite negli atti costitutivi o negli statuti.
Per ottenere un agevolazione fiscale non è necessario nĂŠ appartenere allâente ne la conformitĂ dello statuto alle norme stabilite per il riconoscimento della relativa qualifica.
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Il cavillo
Costituisce un associazione complessa quella che si suddivide in piĂš associazioni, strutturata a piramide, ed ognuna conserva lâindipendenza dalle altre e da quella del verticene segue che la clausola di deroga alla competenza per il territorio, contenuta nello statuto nazionale, opera per le sole controversie relative alla associazione di vertice.
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 Riconoscimento giuridico
[toggles title=”Registro persone giuridiche“]
Il d.P.R. n.361/2000 ha soppresso il Registro delle persone giuridiche presso i tribunali ed è stato costituito con i registri:
-Presso le Prefetture
-e anche presso le Regioni che operano nelle materie attribuite ad esse dellâart. 14 del d.P.R. n. 616/1977 (servizi sociali, sviluppo economico, assetto e utilizzazione del territorio)
Il registro delle persone giuridiche si suddivide in due parti:
– Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con lâindicazione della denominazione;
– Nella parte analitica devono essere indicati: la data dellâatto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio; la durata se determinata e la sede della persona giuridica,; il nome e il cognome degli amministratori con la menzione di quelli a cui è attribuita la rappresentanza, le delibere di scioglimento e i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano lâestinzione, i nomi dei liquidatori e ogni altro fatto o atto per cui la norma di legge o regolamento prevedono lâiscrizione.
Ad ogni ente è attribuito un numero dâordine e nella parte generale del Registro sono indicati tutti i riferimenti relativi alle pagine.
Chiunque fosse interessato può fare richiesta di esaminare il registro e i documenti relativi e di ottenere estratti e certificati.
[toggles title=”Competenze necessarie“]
⢠Delle Regioni
– Persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alle Regioni
– FinalitĂ statuarie che si esauriscono nellâambito di una sola Regione: è
⢠Delle Prefetture se:
– Gli enti operano in settori le cui competenze normative appartengono allo Stato oppure
– Esercitano piĂš attivitĂ in piĂš Regioni
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[toggles title=”Nota bene“]Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalitĂ giuridica mediante riconoscimento, determinato dallâiscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso Le Prefetture. Tale riconoscimento attribuisce allâassociazioni gli attributi peculiari delle persone giuridiche, che consistono nella concessione agli amministratori del benefico della responsabilitĂ limitata.[/toggles]
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 Iter procedurale per il riconoscimento
[accordion][acc title=”Istanza di riconoscimento“]
Lâistanza di riconoscimento della personalitĂ giuridica va presentata in carta da bollo e sottoscritta dal rappresentante dellâente:
- Alle Provincie autonome o alle Ragioni a statuto ordinario nella persona del Presidente della Giunta provinciale o regionale, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle Provincie autonome e alle Regioni, oppure per finalitĂ statutarie che si svolgono nellâambito di una sola Regione;
- alle Prefetture se gli enti operano in settori di competenza statale oppure se gli enti esercitano la loro attivitĂ nellâambito di piĂš Regioni.
Allâistanza di riconoscimento sottoscritta dal fondatore o dal legale rappresentante dellâente vanno allegate:
- 2 copie autentiche di atto costituivo e statuto, di cui una in bollo;
- 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e nel periodo precedente la presentazione dellâistanza, se lâistituzione ha giĂ operato come ente non riconosciuto;
- elenco dei componenti degli organi direttivi dellâente sottoscritto del presidente di questâultimo, compreso il Collegio dei revisori, con indicazione del numero dei soci.
Lâautorita competente deve verificare, entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento, che:
-lâente sia costituito nella forma dellâatto pubblico e rispettano le disposizioni di legge;
-lo scopo sia possibile e lecito;
-il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Lâaccertamento dellâesistenza di un sufficiente patrimonio per il perseguimento del fine sociale è valutato come idonea garanzia per i creditori dellâassociazione riconosciuta.
Il riconoscimento è determinato dallâiscrizione nel Registro delle imprese giuridiche che presso le Provincie/Regioni o la Prefettura. Le modifiche dello statuto e dellâatto costitutivo devono essere approvate con le modalitĂ e nei termini previsti per lâacquisto della personalitĂ giuridica. Ă quindi sempre necessario lâatto pubblico per le modifiche statutarie.
Nel primo documento viene espressa la volontĂ dei contraenti di costituire lâassociazione; nel secondo vengono fissate le norme organizzative e di funzionamento dellâassociazione.
Ă opportuno ricordare la differenza che sussiste tra lâatto costitutivo e lo statuto di una associazione rispetto a cui il primo costituisce la manifestazione della volontĂ congiunta di piĂš persone di voler costituire unâassociazione per un comune fine ideale, con il secondo termine si intendono invece le vere e proprie
regole di funzionamento dellâente associativo.
Ă da sottolineare come sempre piĂš spesso la normativa specialistica e comunque anche un principio di affidamento della tutela e dei soci richiedano che la costituzione di unâassociazione avvenga perlomeno attraverso una scrittura privata preferibilmente registrata.
Ossia un atto scritto in cui gli stessi soci, senza la presenza di alcun pubblico ufficiale, redigano lâatto costitutivo e lo statuto, e quindi li portino materialmente presso gli uffici del pubblico registro per procedere alla registrazioni di tali documenti.
Ove si desideri far accertare la veridicitĂ della sottoscrizione del contratto, i soci, precedentemente alla registrazione, portano lâatto costitutivo e lo statuto ad un notaio o presso altri pubblici uffici roganti. Ă chiaro che è riconosciuta come forma di pubblicitĂ anche il solo diretto deposito allâUfficio del registro di una scrittura privata dellâente associativo.
Nel caso invece i soci desiderino conferire pubblicitĂ allâatto, è possibile ricorrere alla presenza del notaio nella riunione istitutiva, a seguito del quale lo stesso notaio procederĂ a tutti gli adempimenti riguardanti la registrazione.
Le modalitĂ sopra menzionate hanno una funzione prevalentemente di garanzia nei confronti tanto nei soggetti partecipanti alla vita associativa quanto chiunque possa entrare in contatto con lâassociazione di riferimento.
Trattandosi di associazioni non riconosciute giuridicamente resta sempre possibile ai soci di porre in essere modificazioni del contratto associativo anche senza predisporre le medesime procedure dellâatto di costituzione e del primo statuto.
Si consiglia che in caso di modificazione dellâatto costitutivo e dello statuto di procedere con la stessa forma di pubblicitĂ utilizzata nellâatto di costituzione.
[/acc][acc title=”F.A.Q.“]
La nostra è unâassociazione sportiva dilettantistica senza personalitĂ giuridica. Siamo intenzionati a trasformarla in una associazione sportiva dilettantistica con personalitĂ giuridica. Come ci dobbiamo comportare? Qual è la prassi da seguire, ovviamente mantenendo sempre il principio della non distribuzione degli utili tra i soci?
Occorre innanzitutto precisare che il riconoscimento della personalitĂ giuridica è possibile solo nel caso che la costituzione dellâassociazione sia avvenuta per
âatto pubblicoâ e qualora sussista un âpatrimonio socialeâ; in mancanza di uno solo dei due requisiti lâassociazione non potrĂ quindi richiedere il riconoscimento.
Una volta verificata la sussistenza di entrambi si può procedere alla presentazione dellâistanza redatta in carta da bollo e sottoscritta dal presidente dellâassociazione stessa ha la propria sede.
Allâistanza devono essere allegati i seguenti documenti:
– due copie, di cui autenticata ed in bollo, dellâatto costitutivo e dello statuto redatto per atto pubblico;
– una relazione illustrativa sullâattivitĂ concretamente svolta, debitamente sottoscritta dal presidente;
– una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sempre sottoscritta dal presidente, corredata da perizia giurata di parte nel caso e di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
– una copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nellâultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dellâistanza;
– lâelenco dei componenti gli organi direttivi dellâassociazione, sottoscritto dal presidente, con lâindicazione del numero dei soci.
LâautoritĂ competente, entro 120 giorni, dovrĂ verificare se sussistono le condizioni per ottenere il riconoscimento; tali condizioni sono sostanzialmente tre:
1. La regolare costituzione dallâassociazione secondo le disposizioni di legge e cioè per atto pubblico;
2. La liceitĂ e la possibilitĂ di raggiungere lo scopo sociale;
3. Acquisizione âautonomia patrimoniale perfettaâ: lâautonomia patrimoniale perfetta avviene tramite il riconoscimento giuridico e di conseguenza ci sarĂ una netta distinzione tra il patrimonio dellâassociazione e quello degli associati(amministratori), nel senso che i creditori dellâassociazione stessa non possono agire nei confronti del patrimonio personale degli associati, cosĂŹ come gli amministratori godono del privilegio della limitazione delle loro responsabilitĂ per le obbligazioni contratte in nome e per conto dellâassociazione.
Venendo alla domanda principale e presumendo che lâassociazione sia stata costituita con scrittura privata, non potendosi procedere a modificare lâoriginario atto costitutivo, sarĂ necessario convocare apposita assemblea straordinaria, davanti al notaio, per deliberare la revisione e lâadeguamento dello statuto, tenendo presente che lâadeguamento stesso dovrĂ avvenire in conformitĂ , dovrĂ contenere lâindicazione del âpatrimonio societarioâ che dovrĂ essere attinente allo scopo sociale da raggiungere.
In fine vogliamo precisare che, pur con il riconoscimento della personalitĂ giuridica, lâassociazione potrĂ continuare ad usufruire del regime agevolato previsto dalla legge.
[/acc][acc title=”Avvertenze“]Lo statuto è il documento che contiene gli obbiettivi dellâassociazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter usufruire delle agevolazioni le clausole che devono essere riportate sono:
– la denominazione;
– lâoggetto sociale con riferimento allâorganizzazione di attivitĂ sportive dilettantistiche, compresa lâattivitĂ didattica;
– lâattribuzione della rappresentanza legale;
– lâassenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivitĂ non possano essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
– le norme sullâordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dellâelettivitĂ delle cariche sociali, fatte salve le societĂ sportive dilettantistiche che assumono la forma di societĂ per capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
– lâobbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, non chĂŠ la modalitĂ di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
– modalitĂ di scioglimento dellâassociazione o della societĂ ;
– lâobbligo di devoluzione ai fini ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della societĂ e delle associazioni[/acc][acc title=”Sintesi”]
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Per gli altri enti associativi
⢠Redazione in carta uso bollo dellâatto costitutivo e dello statuto
⢠Versamento dellâimposta di bollo: apporre sullâatto costitutivo âŹ14.62 di bollo ogni 100 linee, sullo statuto âŹ14.62 di bollo ogni 100 linee.
⢠Versamento imposta di registro di âŹ168.00 utilizzando modello F23 presso lâente concessionario, istituti di credito o qualsiasi ufficio postale
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L’ente associativo
Lâente associativo deve rappresentare sullâufficio del registro, oltre allâattestazione di pagamento, un modello conforme contenente lâindicazione analitica della liquidazione e versamento delle imposte. LâUfficio rilascia sezione di tale modello che costituisce ricevuta per il ritiro degli atti dopo la registrazione
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[/acc][/accordion]
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Iscrizione al CONI
Per ottenere le agevolazioni fiscali e il riconoscimento occorre iscriversi al CONI.
Il Registro è diviso in tre sezioni:
- Associazioni sportive dilettantistiche senza personalitĂ giuridica
- Associazioni sportive dilettantistiche con personalitĂ giuridica
- SocietĂ sportive dilettantistiche costituite nella forma di societĂ di capitali e di societĂ cooperative.
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 Invio modello EAS
Nel caso di costituzione lâente no profit è tenuto allâinvio del MODELLO EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione. Lâinvio è obbligatorio, il non invio implica la decadenza delle agevolazioni fiscali.
Tale compito è da assolvere ogni volta che si verifichino variazioni nei dati comunicati e va effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
Lâinvio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, può essere effettuato direttamente dallâente ovvero avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica.