Sport Equestri, cosa cambia con il nuovo DPCM del 26 aprile

La sera del 26 aprile il Presidente del Consiglio ha annunciato il nuovo DPCM che sarà attuativo da lunedì 4 maggio 2020.
Con questa news vogliamo analizzare i cambiamenti che andranno a toccare il Settore Equestre, cercando di dare maggiore chiarezza ad alcuni punti.
L’articolo di interesse per il settore è l’art 1, lettere a-d-f-g-i-u.

L’articolo 1 lettera a cita così:
“Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

Recarsi presso il Centro Ippico non comporta le necessità elencate nel decreto. Rimane quindi quanto descritto nel DPCM del 25 marzo e l’accesso è consentito solo agli operatori di settori e ai proprietari dei cavalli solo nel caso in cui il gestore del centro si auto-denunci di non essere in grado di adempiere alla normativa sulla garanzia del benessere animale.
In ogni caso, l’eccezionalità della situazione non permette visite quotidiane ma solo quelle strettamente necessarie al mantenimento in salute dell’animale.
È vietato montare a cavallo, soprattutto per evitare il rischio di infortuni che porterebbero all’affollamento di strutture sanitarie già in stato di sofferenza. Per accedere al maneggio o al Centro Ippico è sempre necessaria l’autocertificazione. Le forze dell’ordine potranno verificare la reale sussistenza dell’esigenza e sanzionare tutte le persone coinvolte, compresa la stessa struttura.

Lettera d:
“È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati”.

Questo significa che, così come descritto nel DPCM del 25 marzo, sono vietati assembramenti, ossia raggruppamenti di 3 o più persone.

Lettera f:
“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente sufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

L’attività ludica e ricreativa non è quindi consentita né al chiuso né all’aperto, ma è consentito svolgere attività motoria individuale; quindi sì a jogging, bici, passeggiata a cavallo anche se non vicino casa. Quindi, chi tiene il cavallo a casa dal 4 maggio potrà andare a passeggiare in solitudine.

Lettera g:
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”.

Sono professionisti gli atleti indicati nella legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo e gli atleti dei Giochi Olimpici, riconosciuti di interesse Nazionale o Internazionale. Gli sport equestri, se non nella partecipazione degli atleti a quelle categorie olimpiche, non rientrano nei professionisti.

Lettere i – u – v:

“Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico”.

“Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

“Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992”.

Risulta quindi chiaramente, da questi ultimi 3 punti, che tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi rimarranno ancora sospesi, i Centri Sportivi e quelli Ippici rimarranno chiusi, così come sono ancora sospesi gli esami di idoneità.

Queste sono le disposizioni del DPCM del 26 aprile, che rimangono uguali a quelle del 25 marzo. Potrebbero esserci però delle novità che riguarderanno ogni singola regione, ma per sapere questo non si può far altro che aspettare.

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